Il dovere di vigilanza degli insegnanti: aspetti generali.

01.11.2022

Qualche giorno, fa mi sono imbattuto in un articolo di giornale che riportava la notizia della piena assoluzione di una maestra di sostegno che precedentemente era stata condannata ad 1 anno. L'articolo faceva riferimento ad un fatto accaduto il 22 ottobre 2019: un bambino di appena 6 anni, che frequentava la scuola elementare, aveva chiesto il permesso alle maestre di uscire per andare in bagno, ma durante il percorso era stato attratto da una sedia girevole con le rotelle. Il piccolo decide di salire sulla sedia, e dopo averla avvicinata alla balaustra delle scale, forse attratto dalle voci di altri bambini, si sporge, perde l'equilibrio e cade nel vuoto da un'altezza di circa 13 metri.

Apprendere che nessuno sembrerebbe essere responsabile di questa tragedia, mi ha portato a parlare e confrontarmi con l'avvocato Ivana Consolo, che prontamente ha risposto chiarendo esattamente quello che la legge dice in merito ai doveri degli insegnanti.

L'avvocato Ivana Consolo

Ebbene, l'allievo affidato all'insegnante, durante la sua permanenza a scuola, ha subito un infortunio letale: dopo essere salito su di una sedia, è precipitato dalle scale, e purtroppo è deceduto sul colpo. Ciò ha portato all'avvio di un procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione della docente. È chiaro che non ci compete entrare nel merito di tale vicenda; se si è giunti all'assoluzione, evidentemente l'istruttoria del giudizio ha condotto in tale direzione.

Di cosa vogliamo dunque parlare in questo articolo?

Vogliamo anzitutto rientrare nell'ambito strettamente civilistico (che è il mio ambito di competenza), per soffermarci sulla responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati o subiti dagli allievi affidati alla loro vigilanza.

Procediamo con ordine.

È evidente come la responsabilità dei docenti sia un tema di notevole e molteplice rilevanza. La norma civilistica di riferimento, è l'art. 2048 c.c., che contempla la responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d'arte, per i danni cagionati a terzi, e derivanti da atti illeciti posti in essere, rispettivamente, da minori, allievi, o da apprendisti. L'articolo in parola, statuisce che: «Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

Come si può agevolmente notare, la norma citata introduce una presunzione di responsabilità a carico dei soggetti in essa contemplati. L'operatività di tale presunzione, produce una conseguenza ben precisa ed alquanto rilevante: per non essere chiamati a rispondere, i soggetti indicati dall'art. 2048 dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di non aver potuto evitare e/o impedire l'evento dannoso.

Ma vi è un ulteriore elemento da tenere ben presente: il minore o l'allievo, se capace di intendere e di volere, è direttamente responsabile del danno ingiusto posto in essere, secondo le norme generali della responsabilità civile (principio del non ledere gli altri). Pertanto, ci si troverà dinnanzi a due responsabilità differenti - quella del preposto alla vigilanza e quella del sottoposto alla vigilanza - con la conseguenza che la pretesa risarcitoria potrà essere fatta valere nei confronti di entrambi in via solidale.

In buona sostanza, si può dire che la responsabilità, nasce sempre come responsabilità diretta del minore o dell'allievo verso i terzi e, successivamente, si propaga ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte, in funzione di garanzia.

Fatta tale premessa di carattere generale, possiamo passare alla specifica responsabilità dell'insegnate.

Ebbene, la responsabilità dei precettori (secondo la terminologia usata dal Codice Civile), si fonda soltanto sulla mancata vigilanza (cosiddetta culpa in vigilando). La prova liberatoria ha dunque ad oggetto il dovere di vigilanza: bisognerà dimostrare di averlo pienamente ottemperato.

Ma quando il precettore è tenuto alla vigilanza?

Occorre precisare che il periodo di vigilanza (inteso sia in termini temporali che spaziali) non è limitato solo a quello durante il quale si svolgono le lezioni; ma si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche, ed in generale alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola, estendendosi addirittura fino al momento dell'uscita da scuola con l'effettivo riaffidamento del ragazzo ai suoi genitori.

Un'altra domanda che viene naturale porsi è se il dovere di vigilanza varia con l'età degli alunni.

La risposta è affermativa; difatti si richiede una vigilanza più rigorosa per gli insegnanti di scuola elementare, ma più attenuata nelle scuole superiori. Il raggiungimento della maggiore età, comporta (o dovrebbe comportare) un grado di maturazione maggiore negli allievi, che determina una graduazione dell'obbligo di vigilanza del docente, sempre e comunque in relazione alle circostanze del caso concreto.

E tuttavia, nonostante un diverso tenore di vigilanza dovuto all'età degli alunni, rimane fermo il principio che, l'aver raggiunto la maggiore età, non preclude gli obblighi che scaturiscono dal vincolo giuridico che sorge tra l'alunno e l'istituto che lo ospita.

A questo punto, dobbiamo chiederci come può l'insegnante escludere la sua responsabilità in ipotesi di danno a terzi cagionato dalla condotta dell'alunno.

Ebbene, il precettore si libera da responsabilità soltanto ove riesca a dimostrare di essere stato presente, e di non aver potuto materialmente impedire l'evento, dato il suo carattere imprevedibile ed improvviso. Qualora l'insegnante fosse assente, dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti era tale da non comportare alcun pericolo per loro, avuto riguardo all'età ed alla maturità media che si poteva pretendere da quegli alunni. Non potrà invece liberarsi da responsabilità, qualora la sua assenza sia priva di giustificazioni, e risulti che il docente abbia omesso di farsi sostituire in modo da coprire la classe. La prova liberatoria per il precettore richiede la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

Accanto alla responsabilità del singolo insegnante, vi è anche una responsabilità della Direzione Scolastica. Al fine di scongiurare ogni conseguenza, la Direzione deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari, correlati alle circostanze del caso concreto ordinarie (es. tenendo conto dell'età degli alunni), nonché a quelle eccezionali (es. evitare lo svolgimento di lavori di manutenzione nei locali e nelle pertinenze della scuola).

Ma chi dovrà essere citato in giudizio nell'ipotesi di danno provocato da un alunno?

Per i danni provocati a terzi dagli alunni di una scuola pubblica, sarà soltanto il Ministero della Pubblica Istruzione a rispondere nei confronti del danneggiato, residuando una responsabilità interna dell'insegnante (con azione di rivalsa da parte del Ministero) soltanto nel caso di dolo o colpa grave del precettore.

Da ultimo, ci poniamo una domanda molto importante: se è l'alunno a subire un danno durante la sua permanenza a scuola, come opera la responsabilità?

La Cassazione ha statuito che l'accertamento della responsabilità dell'Istituto Scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all'interno dell'istituto, presuppone la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso ed il soggetto responsabile. In altri termini, occorre dimostrare che l'infortunio si sia verificato all'interno dell'edificio scolastico, durante l'orario scolastico, quando il minore era sotto la responsabilità dell'istituto e degli insegnanti. L'accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato, nonché delle modalità dell'accaduto, può consentire all'istituto di fornire la prova liberatoria. Essa è ad esempio perfettamente ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell'alunno, o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante ed attenta di un insegnante o del personale scolastico.

Inutile dire che tutti gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto Scolastico scattano solo quando l'allievo si trova all'interno della struttura.

Nel chiedere scusa per il tenore inevitabilmente tecnico del presente contributo, si spera di aver reso, pur nella sinteticità, un quadro chiaro di un tema che riveste notevole interesse per tutte le famiglie.


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