L'avvocato Ivana Consolo
Ebbene, l'allievo
affidato all'insegnante, durante la sua permanenza a scuola, ha
subito un infortunio letale: dopo essere salito su di una sedia, è
precipitato dalle scale, e purtroppo è deceduto sul colpo. Ciò ha
portato all'avvio di un procedimento penale, conclusosi con
l'assoluzione della docente. È chiaro che non ci compete entrare nel
merito di tale vicenda; se si è giunti all'assoluzione,
evidentemente l'istruttoria del giudizio ha condotto in tale
direzione.
Di cosa vogliamo dunque
parlare in questo articolo?
Vogliamo anzitutto
rientrare nell'ambito strettamente civilistico (che è il mio
ambito di competenza), per soffermarci sulla responsabilità civile
degli insegnanti per i danni cagionati o subiti dagli allievi
affidati alla loro vigilanza.
Procediamo con ordine.
È evidente come la
responsabilità dei docenti sia un tema di notevole e molteplice
rilevanza. La norma civilistica di riferimento, è l'art. 2048
c.c., che contempla la responsabilità di genitori, tutori,
precettori e maestri d'arte, per i danni cagionati a terzi, e
derivanti da atti illeciti posti in essere, rispettivamente, da
minori, allievi, o da apprendisti. L'articolo in parola, statuisce
che: «Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o
delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa
disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che
insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto».
Come si può agevolmente
notare, la norma citata introduce una presunzione di responsabilità
a carico dei soggetti in essa contemplati. L'operatività di tale
presunzione, produce una conseguenza ben precisa ed alquanto
rilevante: per non essere chiamati a rispondere, i soggetti indicati
dall'art. 2048 dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria,
ovvero la dimostrazione di non aver potuto evitare e/o impedire
l'evento dannoso.
Ma vi è un ulteriore
elemento da tenere ben presente: il minore o l'allievo, se capace
di intendere e di volere, è direttamente responsabile del danno
ingiusto posto in essere, secondo le norme generali della
responsabilità civile (principio del non ledere gli altri).
Pertanto, ci si troverà dinnanzi a due responsabilità differenti -
quella del preposto alla vigilanza e quella del sottoposto alla
vigilanza - con la conseguenza che la pretesa risarcitoria potrà
essere fatta valere nei confronti di entrambi in via solidale.
In buona sostanza, si può
dire che la responsabilità, nasce sempre come responsabilità
diretta del minore o dell'allievo verso i terzi e, successivamente,
si propaga ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte, in
funzione di garanzia.
Fatta tale premessa di
carattere generale, possiamo passare alla specifica responsabilità
dell'insegnate.
Ebbene, la responsabilità
dei precettori (secondo la terminologia usata dal Codice Civile), si
fonda soltanto sulla mancata vigilanza (cosiddetta culpa in
vigilando). La prova liberatoria ha dunque ad oggetto il dovere
di vigilanza: bisognerà dimostrare di averlo pienamente ottemperato.
Ma quando il precettore è
tenuto alla vigilanza?
Occorre precisare che il
periodo di vigilanza (inteso sia in termini temporali che spaziali)
non è limitato solo a quello durante il quale si svolgono le
lezioni; ma si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche,
ed in generale alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di
pertinenza della scuola, estendendosi addirittura fino al momento
dell'uscita da scuola con l'effettivo riaffidamento del ragazzo ai
suoi genitori.
Un'altra domanda che
viene naturale porsi è se il dovere di vigilanza varia con l'età
degli alunni.
La risposta è
affermativa; difatti si richiede una vigilanza più rigorosa per gli
insegnanti di scuola elementare, ma più attenuata nelle scuole
superiori. Il raggiungimento della maggiore età, comporta (o
dovrebbe comportare) un grado di maturazione maggiore negli allievi,
che determina una graduazione dell'obbligo di vigilanza del docente,
sempre e comunque in relazione alle circostanze del caso concreto.
E tuttavia, nonostante un
diverso tenore di vigilanza dovuto all'età degli alunni, rimane
fermo il principio che, l'aver raggiunto la maggiore età, non
preclude gli obblighi che scaturiscono dal vincolo giuridico che
sorge tra l'alunno e l'istituto che lo ospita.
A questo punto, dobbiamo
chiederci come può l'insegnante escludere la sua responsabilità in
ipotesi di danno a terzi cagionato dalla condotta dell'alunno.
Ebbene, il precettore si
libera da responsabilità soltanto ove riesca a dimostrare di essere
stato presente, e di non aver potuto materialmente impedire l'evento,
dato il suo carattere imprevedibile ed improvviso. Qualora
l'insegnante fosse assente, dovrà provare che l'attività svolta
dagli studenti era tale da non comportare alcun pericolo per loro,
avuto riguardo all'età ed alla maturità media che si poteva
pretendere da quegli alunni. Non potrà invece liberarsi da
responsabilità, qualora la sua assenza sia priva di giustificazioni,
e risulti che il docente abbia omesso di farsi sostituire in modo da
coprire la classe. La prova liberatoria per il precettore richiede la
dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure
idonee ad evitare la situazione di pericolo.
Accanto alla
responsabilità del singolo insegnante, vi è anche una
responsabilità della Direzione Scolastica. Al fine di scongiurare
ogni conseguenza, la Direzione deve predisporre tutti gli
accorgimenti necessari, correlati alle circostanze del caso concreto
ordinarie (es. tenendo conto dell'età degli alunni), nonché a
quelle eccezionali (es. evitare lo svolgimento di lavori di
manutenzione nei locali e nelle pertinenze della scuola).
Ma chi dovrà essere
citato in giudizio nell'ipotesi di danno provocato da un alunno?
Per i danni provocati a
terzi dagli alunni di una scuola pubblica, sarà soltanto il
Ministero della Pubblica Istruzione a rispondere nei confronti del
danneggiato, residuando una responsabilità interna dell'insegnante
(con azione di rivalsa da parte del Ministero) soltanto nel caso di
dolo o colpa grave del precettore.
Da ultimo, ci poniamo una
domanda molto importante: se è l'alunno a subire un danno durante
la sua permanenza a scuola, come opera la responsabilità?
La Cassazione ha statuito
che l'accertamento della responsabilità dell'Istituto Scolastico
per i danni alla persona riportati da un allievo all'interno
dell'istituto, presuppone la prova del fatto, ovvero del
verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso ed il
soggetto responsabile. In altri termini, occorre dimostrare che
l'infortunio si sia verificato all'interno dell'edificio
scolastico, durante l'orario scolastico, quando il minore era sotto
la responsabilità dell'istituto e degli insegnanti. L'accertamento
della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso
si è verificato, nonché delle modalità dell'accaduto, può
consentire all'istituto di fornire la prova liberatoria. Essa è ad
esempio perfettamente ipotizzabile qualora il danno sia derivato da
un gesto inconsulto dell'alunno, o di altro alunno, non prevedibile
né evitabile neppure a mezzo della presenza costante ed attenta di
un insegnante o del personale scolastico.
Inutile dire che tutti
gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto Scolastico
scattano solo quando l'allievo si trova all'interno della
struttura.
Nel chiedere scusa per il
tenore inevitabilmente tecnico del presente contributo, si spera di
aver reso, pur nella sinteticità, un quadro chiaro di un tema che
riveste notevole interesse per tutte le famiglie.